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 Statuto del Tennis Club Brusino Arsizio

 
  
 
GENERALITA'
 
Art. 1 Con la denominazione Tennis Club Brusino Arsizio é costituita una associazione, avente sede a Brusino Arsizio, retta dal presente statuto e dagli art. 60 e segg. C.C.S.
 
Art. 2 Lo scopo della società é la pratica dello sport del tennis nel Comune di Brusino Arsizio.
 
 
SOCI
 
Art. 3 La società si compone di:
                        a) soci attivi,
                        b) soci juniori,
                        c) soci studenti,
                        d) soci contribuenti,
                        e) soci onorari.
 
Art. 4 Sono soci attivi coloro che svolgono un'attività tennistica nella società e che abbiano pagato la quota sociale annuale.
 
Art. 5 Sono soci juniori coloro che svolgono un'attività tennistica fino e compreso l'anno nel quale hanno compiuto i 18 anni.
 
Art. 6 Sono soci studenti coloro che svolgono un'attività tennistica che va dal 18.mo anno di età fino alla fine degli studi superiori o dell'apprendistato.
 
Art. 7 Sono soci contribuenti tutte le persone che, pur non svolgendo un'attività tennistica, danno alla società un volontario contributo annuale.
 
Art. 8 Sono soci onorari i benemeriti della società e vengono nominati dall'assemblea su proposta del Comitato.
 
 
ORGANI SOCIALI
 
Art. 9 Gli organi della società sono:
                        a) l'assemblea generale dei soci,
                        b) il comitato
                        c) i revisori dei conti
 
 
L'ASSEMBLEA
 
Art. 10 Compongono l'assemblea tutti i soci della società e precisamnete i soci attivi, juniori, studenti, contributenti e onorari.
L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno, a scelta del comitato, entro la fine del mese di marzo.
Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in ogni tempo dal comitato o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 dei soci.
 
Art. 11 Sono di competenza inalienabile dell'assemblea:
a) l'approvazione e la modifica dello statuto;
b) la nomina e la revoca del comitato e dei revisori;
c) l'approvazione dei conti annuali e lo scarico al comitato ed ai revisori;
d) la fissazione delle quote sociali;
e) tutte le decisioni che il presente statuto o la legge non deferiscono ad altro organo.
 
Art. 12 L'assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti ed è presieduta da un presidente scelto dall'assemblea.
Essa é convocata mediante avviso spedito ai soci almeno dieci giorni prima e contenente le trattande all'ordine del giorno.
Le decisioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti.
Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
 
 
IL COMITATO
 
Art. 13 Il Comitato é formato da 7 membri e precisamente:
                        a) dal presidente,
                        b) dal vice-presidente,
                        c) dal segretario-cassiere,
                        d) e da 4 membri, di cui uno designato dal Comune quale suo rappresentante.
I membri di competenza dell'assemblea vengono eletti singolarmente nell'ordine sopra-citato.
 
Art. 14 Il Comitato ha la facoltà di nominare nel suo seno o fuori una o più commissioni con compiti speciali.
Di questa o di queste commissioni deve far parte, come presidente, un membro del comitato.
 
Art. 15 Il Comitato resta in carica un anno ed é rieleggibile;
Il Comitato nominato dall'assemblea costituiva durerà in carica per tre anni.
 
Art. 16 Il Comitato è convocato ogni qualvolta il presidente lo riterrà opportuno, di regola una volta al mese, o su richiesta scritta e motivata di almeno 3 membri. Esso può validamente deliberare a maggioranza e con la presenza di almeno 4 membri.
 
Art. 17 Il Comitato dirige la società, prende le decisioni sugli affari correnti della medesima, emana regolamenti e si occupa di tutta l'attività sportiva della società.
 
Art. 18 La società è validamente impegnata nei confronti di terzi dalla firma individuale del presidente o del segretario-cassiere.
 
Art. 19 Il Comitato ha la facoltà di nominare una commissione tecnica.
 
I REVISORI DEI CONTI
 
Art. 20 I revisori dei conti sono 2. Essi controllano la gestione della società e presentano all'assemblea il rapporto di revisione.
I revisori restano in carica un anno e sono rieleggibili per un ulteriore anno.
 
 
AMMISSIONI
 
Art. 21 Le domanda di ammissione devono essere inoltrate per iscritto al comitato, il quale decide sulla eventuale accettazione.
 
 
DIMISSIONI
 
Art. 22 Le dimissioni dalla società devono esere presentate per iscritto entro il 30 novembre e hanno effetto a partire dal 1. gennaio successivo.
I soci che non hanno dimissionato per iscritto, si ritengono confermati a tutti gli effetti.
 
Art. 23 I soci dimissioni perdono ogni diritto sul patrimonio societario.
 
 
ESPULSIONI
 
Art. 24 Per gravi motivi può essere decisa l'espulsione di un socio.
II socio espulso può ricorrere all'assemblea.
 
 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE     
 
Art. 26 I conti si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
 
Art. 27 L'importo delle quote sociali viene fissato dall'assembla ordinaria, così come la tassa d'iscrizione.
 
Art. 28 Lo scioglimento della società può essere deciso dall'assemblea alla maggioranza di 3/4 dei soci iscritti all'associazione.
Deciso lo scioglimento, verrà allestito un inventario ed il patrimonio sarà destinato secondo la decisione presa da una ulteriore assemblea, convocata in data successiva dal comitato uscente, entro 6 mesi dalla data della decisione di scioglimento.
 
 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
 
Art. 29 I presenti statuti, approvati dall'assemblea generale ordinaria del 31 maggio 1990, annullano i precedenti ed entrano immediatamente in vigore.
 
 
per il TENNIS CLUB BRUSINO ARSIZIO
 
La Presidente:  La Segretaria:
   
Carlotta Raimondi-Poma Leda Polli